Nel Decreto Ministeriale n. 37/2008, riguardante le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, all’articolo 5, comma 3, vi è scritto che “I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte”.

La dicitura “regola dell’arte“, che pare così poco adatto all’ufficialità del DM, è in realtà la caratteristica fondamentale della corretta esecuzione di impianti e progetti nel settore elettrico. Ma cerchiamo di capire meglio cosa s’intende con queste parole.

La storia del concetto:

Prima di apparire nel DM appena citato, il concetto di “regola d’arte” aveva già una lunga storia alle spalle. Lunghissima, in realtà.

Siamo nel medioevo e in molte città europee sorgono le prime corporazioni di arti e mestieri, col loro specifico statuto volto a introdurre regole e modi di comportamento precisi per disciplinare e ufficializzare le loro organizzazioni.

La “regola d’arte”, a quei tempi, non indicava che questi regolamenti riguardanti le arti operanti.

Quando in Europa iniziarono ad apparire le prime macchine in seguito alla rivoluzione industriale, il concetto venne ripreso dalle aziende nascenti, estendendo il suo significato fino a comprendere anche le loro produzioni – sia di macchinari, sia di impianti.

La storia della regola d’arte nel settore elettrico:

Così arriviamo fino ai giorni nostri, e al settore elettrico, che è ciò di cui ci preoccupiamo in questa sede. Una prima definizione del concetto in questo ambito risale alla legge 186 del 1968. In due soli articoli privi di comma, si specifica che “i lavori devono essere realizzati a regola d’arte” (art. 1) e che “si considerano a regola d’arte i lavori eseguiti in conformità alle norme CEI” (art. 2).

Come si può ben vedere, il DM n. 37/2008 ricalca quanto detto nella legge 186/1968, con aggiunte puntuali dovute all’evoluzione del sistema giuridico in vigore, che ad oggi comprende anche le normative europee.

Le caratteristiche di un lavoro a regola d’arte nel settore elettrico:

Quanto detto finora, però, non chiarisce le caratteristiche che un impianto elettrico deve soddisfare per essere considerato “a regola d’arte“.

Per scoprire queste caratteristiche è bene riferirsi innanzitutto ad un DPR del 1991 (art. 5 comma 6 DPR n. 447/1991) dove si chiarisce che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari abitative realizzati prima del marzo 1990 sono adeguati se dotati di tre protezioni particolari: contro le sovracorrenti, contro i contatti diretti e contro quelli indiretti.

Nel DM 37/2008 si ribadiscono questi obblighi, non prevedendo adeguazioni dei vecchi impianti – i nuovi impianti devono invece rispettare le normative citate in apertura dell’articolo.

Oltre a tali requisiti, il DM in esame prevede che le imprese installatrici, all’avvio dei lavori, espongano un cartello riportante i dati della società e quelli del progetto (incluso il nome del progettista).

La regola d’arte in generale:

Più in generale, esulando dall’ambiente prettamente elettrico, parlare di “lavoro a regola d’arte” implica il rispetto delle normative, sia giuridiche che tecniche. Le norme giuridiche sono tutte le leggi, emanate dagli Organi legislativi nazionali ed europei, che determinano le giuste regole di comportamento.

Ad esempio, norme giuridiche nazionali sono i DPR, i Decreti Legislativi e Ministeriali o le Ordinanze; extranazionali, ma più spesso comunitarie, sono le norme giuridiche quali le Direttive, le Risoluzioni o le Raccomandazioni.

Nei casi in cui la legge preveda complessità tecniche necessitanti continui aggiornamenti (è il caso della sicurezza nel settore elettrico, per esempio), le norme giuridiche rinviano alle norme tecniche.

La norma tecnica è definita a livello europeo (UNI CEI EN 45020) e, semplificando, corrisponde alla migliore tecnologia attualmente disponibile e alle codificazioni nei corrispondenti standard tecnici.

E’ bene chiarire che le norme tecniche non sono di per sè obbligatorie: a renderle tali è la norma giuridica che esplicitamente rimanda ad una norma tecnica.

Segue naturalmente che quando in una legge si parla di “regola d’arte” bisogna fare riferimento non ad un concetto statico e definito, giacchè la dicitura si presta a continue evoluzioni frutto dell’evoluzione stessa del sistema normativo e regolamentare “dei mestieri e delle arti”.

In conclusione la regola dell’arte è il complesso delle norme che l’installatore deve rispettare affinchè si assicuri lo standard minimo di accettabilità del suo prodotto.

Non seguire la regola d’arte:

Quando due parti stipulano un contratto per una prestazione lavorativa, l’installatore non solo deve rispettare quanto pattuito, ma ha inoltre il dovere della regola d’arte. Il mancato rispetto della regola dell’arte comporta sempre una responsabilità per danni sancita da tribunali o corti.

Per citare un esempio, basti riportare quanto successo il 31 maggio 2006: nella sentenza n. 12995, la Suprema Corte di Cassazione affermò che l’appaltatore, nonostante stesse rispettando le indicazioni progettuali, era responsabile dei vizi dell’opera in quanto irrispettose della regola dell’arte vigente.

Leave a Reply