Quando parliamo di regolamento edilizio intendiamo un provvedimento non urbanistico, e dunque di competenza del singolo comune, che regolamenta le attività di costruzione e/o di ristrutturazione degli immobili supervisionando le norme igieniche, di sicurezza, tecniche ed estetiche.

Si integra al Piano Regolatore e al Piano Strutturale ed è fondamentale per definire limiti di altezza di un fabbricato, distanza tra due case, superfici, altezze, dimensioni dei vani e così via.

Emanato per la prima volta nel 1942, questo regolamento viene aggiornato e modificato a seconda delle esigenze locali delle singole amministrazioni. Dopo la sua approvazione questo è pubblicato regolarmente sulla Gazzetta Regionale e se non trova opposizioni entro 30 giorni entra definitivamente in vigore.

I titoli abilitativi: quali sono?

Fermo restando che ogni regolamento edilizio cambia, da comune a comune, per cui in Italia ne troverete a centinaia ciascuno con dettagli e modifiche diverse, alcune cose sono standard per tutti, come ad esempio i titoli abilitativi.

Si tratta dei permessi da richiedere in caso di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di alcuni edifici atti ad abitazione o a luogo di lavoro.

Questi titoli abilitativi un tempo si riconoscevano in: Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività, Comunicazioni Inizio Attività di Edilizia Libera e Segnalazione Certificata Inizio Attività.

Dal 2016, però, i titoli abilitativi per l’edilizia sono stati modificati e oggi sono cinque:

  1. Edilizia Libera: installazione di climatizzatori, energia pulita, rimozione delle barriere architettoniche, finiture, cornicioni, finestre ecc…
  2. Comunicazione Inizio Lavori Asservata (CILA): Questo documento dev’essere presentato al Comune ogniqualvolta si devono iniziare i lavori di manutenzione straordinaria (ossia tutti quei lavori che determinano una nuova distribuzione per gli spazi interni dell’immobile senza modifiche delle facciate o ai volumi). La Cila va presentata da un tecnico abilitato.
  3. Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA): Questo è un documento che dev’essere presentato al Comune ed è necessaria per riuscire a effettuare regolarmente tutti quegli interventi che prevedono la demolizione, il restauro o ampliamento degli immobili. Quest’autorizzazione ha sostituito la DIA nel 2010.
  4. Certificazione SUPER SCIA: una segnalazione che certifica l’inizio attività ed è presentata come un’alternativa al permesso di costruire.
  5. Permesso di costruire post-SCIA: Necessario per tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

In realtà, nella pratica, continuano a rimanere quattro i titoli da richiedere perché le opere di Edilizia Libera –come dice la stessa parola- non necessitano di permessi particolari.

Si riconoscono in questa categoria lavori come: installazione climatizzatori, impianti di energia pulita, rimozione di barriere architettoniche o installazione di rampe per disabili, finiture di pavimenti, cornicioni, pareti, serre, muretti da giardino e altre (si arriva a circa 60 opere in tutto).

Quando occorre il permesso per costruire?

Il permesso di costruire, come dice lo stesso nome, va richiesto prima di avviare qualsiasi attività di costruzione e, in caso di restauro, prima di avviare opere che alterino la destinazione d’uso, i volumi, il perimetro esterno, la facciata e qualsiasi altro elemento urbanistico abbia a che fare con il vostro edificio.

È quasi impossibile trovare un’opera edilizia che non preveda il permesso di costruire, in quanto essa mette proprietari e tecnici al sicuro da qualsiasi problema che possa sorgere anche durante la conduzione dei lavori.

Quando richiedere “CILA” E “SCIA”?

La Comunicazione di Inizio Lavori Asservata si richiede nei casi in cui i lavori siano controllati e approvati da un tecnico abilitato e competente che faccia una dichiarazione veritiera al comune di residenza in cui verranno eseguiti tali lavori.

Il CILA si richiede in particolare per l’apertura di nuove porte o finestre, per lo spostamento o abbattimento di pareti (non strutturali) interne, per un cambio di destinazione d’uso (ad esempio, da sottotetto abitabile a mansarda) per i restauri conservativi di tipo leggero, per eliminazione di barriere o costruzione di rampe e accessi speciali, le attività di ricerca o di costruzione nel sottosuolo e quelle lavorative relative a giardini e serre.

La Segnalazione Certificata Inizio Attività, anche nella sua versione “Super”, va richiesta per costruzione o ristrutturazione di parti strutturali dell’edificio, per restauri di tipo più pesante, ad esempio inserimento di accessori moderni in case dalla struttura antica, adeguamento di impianti e simili, demolizioni e spostamenti di parti importanti dell’edificio, alterazioni della facciata, divisione o accorpamento delle varie parti di un edificio.

Tutti i documenti necessari alla produzione dei titoli abilitativi di solito devono essere richiesti attraverso una documentazione tecnica redatta da un professionista abilitato quali: geometra, architetto o ingegnere.

Inoltre ai permessi vanno applicate le marche da bollo richieste, e durante i lavori si è sempre soggetti al controllo delle autorità preposte, quali vigili urbani e polizia municipale, per controllare che l’andamento dei lavori sia svolto regolarmente.