In quest’articolo focalizziamo la nostra attenzione sul settore immobiliare, un ambito che tocca da vicino la nostra quotidianità e la vita di ognuno di noi.

È obbligatorio chiedersi, in caso di nuova costruzione, a quanto ammonterà l’IVA – la ben nota Imposta sul Valore Aggiunto – presente sulle fatture emesse dalle imprese realizzatrici.

Un interrogativo di tutto rispetto se si considera che l’IVA incide in maniera significativa su beni e servizi. Questo è il motivo che ha spinto il legislatore fiscale ad abbassarla, a patto che un edificio di nuova costruzione risponda a determinate caratteristiche.

Dal punto di vista dell’imposta applicabile dalle imprese che lo realizzano, l’immobile potrà rientrare in uno dei seguenti tre casi: 4%, 10% e 22%.

Quando si può usufruire dell’IVA agevolata al 4%?

All’imposta è attribuito il valore più basso quando all’immobile è riconosciuto lo status di prima casa. Perché ciò sia possibile dovranno valere, allo stesso tempo, “presupposti soggettivi” – perché relativi al soggetto richiedente – e “requisiti oggettivi” – perché relativi alla nuova costruzione.

I presupposti soggettivi significa che nel comune di riferimento non si dovrà possedere un altro fabbricato ad uso abitativo. Contemporaneamente, inoltre, su tutto il territorio nazionale, non bisogna aver già goduto in precedenza dell’agevolazione “prima casa” per l’acquisto di un altro eventuale altro.

Invece, dal punto di vista dei requisiti oggettivi, l’immobile non dovrà rientrare al termine dei valori, in categorie catastali che potrebbero identificarlo alla stregua di un bene di lusso.

Ovvero, nelle categorie A/1 (“abitazioni di tipo signorile”), A/8 (“abitazioni in ville”), A/9 (“castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”). Sarà possibile applicare pertanto l’IVA agevolata al 4%, ad esempio, anche nella nuova costruzione di fabbricati rurali destinati all’uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alla sua coltivazione o all’allevamento del bestiame.

Le altre aliquote: IVA al 10% e 22%

  • IVA al 10%. L’immobile ricade in questo valore intermedio di aliquota qualora, pur non valendo i presupposti soggettivi, ha riconosciuti i requisiti oggettivi sopra citati. Si applica l’IVA al 10% anche in caso di edifici di nuova costruzione destinati a finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza e agli edifici di nuova costruzione riguardanti opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
  • IVA al 22%. L’aliquota è la più alta quando l’edificio, al termine dei lavori, risulta classificato al catasto come facente parte delle categorie A/1, A/8, A/9. Viene automaticamente applicata questa percentuale anche per l’acquisto di materie prime e semilavorati perché per essi non vale alcuna agevolazione fiscale.