La sicurezza sui luoghi di lavoro, si sa, non è argomento da poco.  Ancora in Italia sottovalutato ma la prevenzione,  durante lo svolgimento di determinate attività, è di vitale importanza. Tra queste le lavorazioni su piattaforme di lavoro mobili elevabili è tra quelle in cui si richiede maggiore prevenzione e attenzione.

La normativa a riguardo è chiara, esplicita e sempre aggiornata. Nell’ultimo aggiornamento della EN 280:2013 è stata introdotta la definizione delle “caratteristiche minime che deve avere il punto di ancoraggio per attacco dei dispositivi allo scopo di impedire la caduta dell’operatore“.

Ma cosa prevede più nel dettaglio la norma? Vediamolo insieme.

Viene prescritta la previsione di punti di ancoraggio per il collegamento con un dispositivo di trattenuta e il numero di ancoraggi minimo sufficiente in base al numero di persone previste sulla piattaforma.  In ogni caso, ogni ancoraggio, per essere idoneo, deve avere una resistenza alla sollecitazione statica di 3 kN con un margine per il raggiungimento della resistenza ultima tollerata.

Ma questo è applicabile anche per le piattaforme di lavoro mobili elevabili?

Diciamo di no, perché il punto di ancoraggio, come viene definito, non è assimilabile all’ancoraggio anticaduta richiesto invece in questo caso specifico. La norma EN 795/2012 esplicita che la resistenza deve essere di 12 kN per persona.

Ecco perché non è applicabile in toto sulle PLE.

Quali dispositivi utilizzare?

PiattaformaSu una PLE a braccio è possibile utilizzare alcuni componenti del sistema anticaduta che, applicati in un certo modo, determinano una trattenuta totale e rendono la caduta impossibile. Questi dispositivi sono:

  • L’ imbracatura completa per tutto il corpo;
  • Il cordino di collegamento regolabile.

In questo caso parliamo di cordino regolabile ma si potrebbe pensare all’utilizzo di cordino di lunghezza definita e quindi non regolabile nel caso in cui l la lunghezza permette all’operatore sulla piattaforma di lavoro di non andare oltre il limite consentito (norma EN 354/EN 355).

L’obbligo del datore di lavoro è quello di valutare tutti i rischi possibili e individuare il sistema anticaduta idoneo per quel tipo di lavorazione in quel tipo di piattaforma.

Alla fine, il sistema anticaduta utilizzato, non deve fare altro che trattenere il lavoratore nell’espletamento delle sue funzioni, all’interno della piattaforma ed evitare il cosiddetto “effetto catapulta”.

Se dovesse, per qualunque motivo, esserci un problema sulla piattaforma o non dovesse tenere il giusto livello durante la lavorazione, il compito del sistema anticaduta dovrà essere quello di trattenere il lavoratore in sospensione senza provocare la caduta o l’arresto che provocherebbe danni al lavoratore.

Dispositivi di sicurezza su PLE verticale

Se invece si utilizza una PLE verticale la legge di riferimento è quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ossia il D.Lgs 81/2008 e nello specifico l’allegato IV.

L’obbligo prescritto è quello di cinture di sicurezza idonee. In questo caso vanno bene gli stessi riferimento per il PLE a braccio già descritti sopra:

  • L’ imbracatura completa per tutto il corpo;
  • Il cordino di collegamento regolabile.

In ogni caso è sempre bene fare una buona valutazione dei rischi per poter stabilire quali sono gli adempimenti da osservare e i dispositivi anticaduta più idonei.