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Qual è l’aliquota IVA per l’ampliamento o la ristrutturazione di un ristorante?

Stai pensando di investire nel tuo ristorante per ingrandirlo o ristrutturarlo? Conoscere l’aliquota IVA corretta da richiedere in fattura è sicuramente un buon primo passo.

Per poter affrontare il tema in maniera esaustiva dovremo introdurre degli aspetti complessi, dovuti alla stratificazione delle norme in materia.

I vari casi possibili

Ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria

Nel caso dell’ampliamento, è invalsa la consuetudine di considerare le aggiunte come nuovi edifici, escludendoli dall’applicazione dell’IVA agevolata.

Nel caso invece di interventi di manutenzione per poter usufruire dell’IVA agevolata al 10% i lavori devono riguardare immobili residenziali o utilizzati principalmente (per più del 50%) a fini residenziali. Sono pertanto esclusi interventi riguardanti i ristoranti.

Ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo

In questo caso anche per i ristoranti è possibile l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.

Si tratta, in particolare, di questi lavori:

–  prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione.

acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) del Dpr 6 giugno 2001, n. 380).

L’aliquota IVA del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

Restauro conservativo: di cosa si tratta?

L’art.3, comma 1, lettera c) del dpr 380/2001 stabilisce che per “interventi di restauro e di risanamento conservativo” si intendono “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.

Agevolazione 10% e beni particolari

L’agevolazione include le prestazioni di servizi complessivamente rese e comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per portare a termine l’intervento, a patto che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.
 
La categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni IVA previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio: l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Secondo il DM 29 dicembre 1999 i ‘beni significativi’ sono quei beni il cui valore assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.

Il DM elenca come beni significativi: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza.

Beni significativi: ma tapparelle, zanzariere e inferriate?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell’aliquota agevolata al 10%, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale.
 
I classici esempi sono l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza, che sono generalmente autonomi rispetto agli infissi (beni significativi) e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi.
 
Ma, nel caso in cui le tapparelle, gli altri sistemi oscuranti e le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10%.

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Resta comunque buona prassi visto la complessità degli argomenti chiedere un consiglio ad un professionista, quale il proprio commercialista.

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