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Iper ammortamento 2019: Proroga e Rimodulazione

IPER AMMORTAMENTO 2019

Tra i vari argomenti affrontati nella legge di Bilancio 2019, trova spazio anche il tema dell’iperammortamento, che introduce percentuali differenti in base dell’entità dell’investimento che si va a fare.

La legge di Bilancio 2019 (discussa nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302, del 31 dicembre 2018), all’art. 1, comma 60 a 65, prevede la proroga e rimodulazione del cosiddetto iperammortamento. Questo consente di maggiorare il costo di acquisizione dei nuovi beni materiali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale.

Cos’è e come funziona l’Iper ammortamento

L’iper ammortamento è un’agevolazione introdotta con il famoso decreto Industria 4.0 del Mise, che si pone l’obiettivo di favorire i processi di trasformazione e innovaizone tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0, diventato poi Impresa 4.0.

Prevede che le maggiorazioni “industria 4.0” si applichino agli investimenti sui beni effettuati entro la data del 31 dicembre 2019 o del 31 dicembre 2020.

In particolare, l’articolo 10 della legge di Bilancio per il 2019, conferma la disciplina di maggiorazione dell’ammortamento, per il prossimo anno, che incentiva gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (“Industria 4.0”)

Risulteranno agevolabili anche gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 a condizione che risulti accettato l’ordine da parte del venditore e che si siano già versati gli acconti in misura minima del 20% del costo totale da sostenere.

Iperammortamento: Le novità del 2019

Ma quali sono le novità, che possono interessarti, introdotte nel 2019 nella legge di bilancio?

In quest’ultimo caso le stesse regole si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali.

La nuova legge di bilancio ha modificato  la lista dei beni immateriali ai quali si applica la maggiorazione del 40%,vediamo quali sono le nuove voci:

  1. software e servizi digitali per la fruizione interattiva e partecipativa, ricostruzioni in modelli 3D, realtà aumentata;
  2. sistemi di gestione della supply chain per il drop shipping nell’e-commerce;
  3. software, piattaforme digitali e applicazioni destinate alla gestione e al coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività quali la comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo e con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili.

Ma le percentuali non sono tutte uguali. Variano in base all’entità dell’investimento. Ma vediamo più nel dettaglio come funziona la maggiorazione del costo di acquisizione che risultata pari a:

Questi nuovi scaglioni si applicano solo ed esclusivamente per gli ordini effettuati dal 1 gennaio 2019.

N.B. Se l’investimento dovesse superare la soglia dei 20 milioni di euro, la maggiorazione non verrà applicata sulla parte che eccede le quote stabilite.

Nel caso di acquisto ulteriore per spese destinate a investimenti in beni immateriali strumentali come applicativi, software, piattaforme e simili, è confermata la maggiorazione del 40%.

In questo caso, gli acconti dovuti per i periodi d’imposta relativi al 2019 e al 2020 saranno calcolati considerando come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe venuta a determinare in mancanza delle agevolazioni.

Resta invariata la possibilità di sostituire il bene con uno di valore pari o superiore rispetto a quello considerato in precedenza.

I documenti necessari per la richiesta dell’Iperammortamento 2019

I documenti necessari al fine della richiesta dell’iperammortamento per l’anno 2019 rimane invariata e confermata. Lo stesso per i documenti relativi alla richiesta di maggiorazione del 40% per i beni immateriali (come sopra descritto).

Si ha l’obbligo di presentare, in caso di acquisizione di beni dal costo superiore a 500 mila euro, una idonea documentazione che attesti che il bene per cui si fa la richiesta possiede tutte le caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi riportati negli allegati A o B e risulta interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per fare questo ci si può avvalere di una perizia tecnica giurata da un tecnico abilitato oppure avvalendosi di un certificato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

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